Sanatoria e Sviluppo ’15 – ’19

L’Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati per i periodi di imposta dal 2015 al 2019..

Attraverso la procedura approvata sarà possibile riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, ovvero alla data di pubblicazione del Decreto legge che ha istituito la possibilità per le Imprese di partecipare alla Sanatoria.

Potranno accedere alla sanatoria i soggetti che:

  • hanno effettivamente svolto attività di ricerca sviluppo, che in parte o nella totalità non siano ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La richiesta di accesso alla procedura avviene esclusivamente attraverso l’invio telematico del modello entro il 30 settembre 2022,  attraverso un software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Le specifiche tecniche ed i controlli relativi al software e alla trasmissione telematica delle istanze verranno approvati a breve con un provvedimento successivo.

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione – da ricevere entro cinque giorni dall’invio della richiesta – che contiene ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).

È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”. La sostituzione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione del modello (quindi fino al 30 settembre 2022).

Rimangono dei casi in cui NON si può accedere alla regolarizzazione dei tax credit R&S indebitamente utilizzati

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.

La possibilità di regolarizzazione rimane esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte patologiche, ovvero nel caso:

  • di condotte fraudolente;
  • di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
  • di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
  • della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

In presenza di uno o più dei casi sopra elencati, qualora un Azienda provveda alla presentazione dell’Istanza ed al riversamento dei crediti d’imposta compensati, questa decade (non sarà efficace) e gli eventuali versamenti si considereranno acquisiti a titolo di acconto sugli importi complessivi dovuti (senza la disapplicazione di sanzioni e interessi).

Le modalità di riversamento dei crediti indebitamente compensati

Le somme da regolarizzare dovranno essere riversate entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Nel caso di rateazione si applicheranno sulla 2° e 3° quota gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Non sarà possibile applicare la Rateazione in 3 quote degli importi da riversare nel caso in cui l’importo del credito di imposta da sa sanare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, o sia stato constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data.

In questo caso l’azienda potrà aderire alla Sanatoria mediante il solo riversamento integrale in un unica soluzione.

Per le imprese che decidano di optare la rateazione, il mancato pagamento di una rata entro la scadenza indicata comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (5% annuo).

Il provvedimento definitivo introduce inoltre la possibilità di scomputare dagli importi da versare, le eventuali somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.

In allegato il Modello con le relative istruzioni per perfezionare la procedura.

Lo Studio rimane a disposizione per assistere le Aziende nella valutazione preventiva delle condizioni di accesso alla procedura, nonché nel perfezionamento della procedura stessa. Per maggiori info: info@assistconsulting.it – Tel. 0522.578212